Art. 53.
(Disciplina dell'arbitrato).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge;

          b) prevedere, per la stipulazione del compromesso e della clausola compromissoria, un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso;

          c) prevedere una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso e alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'istituto;

 

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          d) prevedere una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri;

          e) disciplinare in modo unitario e completo la responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie;

          f) disciplinare l'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria;

          g) prevedere che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo;

          h) razionalizzare la disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi;

          i) semplificare e razionalizzare le forme e le modalità di pronuncia del lodo;

          l) prevedere che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza;

          m) razionalizzare le ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi specifici:

              1) subordinare la controllabilità del lodo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile, alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

              2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità;

          n) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio;

          o) disciplinare l'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti.

 

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